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Registri Rifiuti

Ambiente

 

Registri di carico e scarico:
modalità di compilazione
In vista della recente sospensione del Sistri (http://www.ambiente.it/informazione/notizie/sistri-2/), torna in auge il problema della gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione rifiuti.
La normativa di riferimento è costituita da:
- articolo 190 del D.Lgs. n. 152 del 2006 per i Registri di carico e scarico;
- articolo 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006 per il Trasporto dei rifiuti;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998 per le modalità di compilazione dei registri e dei formulari di cui ai primi 2 punti.
La Circolare illustra e chiarisce le modalità di corretta compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148.
La normativa vigente riporta, per quanto attiene alle operazioni di carico e scarico rifiuti, che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonchè le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs 152 del 2006 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti oggetto delle attività di produzione e/o di gestione dei rifiuti stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione annuale al catasto.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212, comma 8, nonchè, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
La circolare di cui sopra fornisce le seguenti precisazioni e chiarimenti operativi in merito alla modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico:
  • il registro di carico e scarico, deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima della vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio, invece, può essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima operazione.
Per ubicazione dell'esercizio, si intende:
la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;
  • nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati A-2 e B-2 al decreto ministeriale n. 148/1998) alla voce «Formulario n. ...... del ..........» devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro;
b) data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto 11, del decreto ministeriale n. 145/1998;
  • nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto;
  • nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti formatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al modello riportato negli allegati A o B al decreto ministeriale n. 145/1998;
  • in alcuni casi i produttori (esclusi, quindi, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti) possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri tramite le loro associazioni di categoria o le società di servizi delle associazioni di categoria medesime. Si ritiene che in quest'ultimo caso i registri possono essere tenuti in forma “multi-aziendale”, cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, previa opportuna vidimazione effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili, come prevista e consentita dall'art. 1, comma 6, dei decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148;
  • i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente;
  • l'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario;
  • i soggetti che effettuano attività di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attività di recupero e smaltimento; quindi, l'obbligò di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico;
  • il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazione senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione.
In tal caso l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare una copia fotostatica dei formulario;
  • i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate al punto 2, dell'allegato A-1, al decreto ministeriale n. 148/1998. In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attività svolte.
Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico, e scarico;
  • il registro di carico e scarico di cui al precedente decreto ministeriale n. 148/1998 deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati;
  • in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte dì un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata;
  • si può verificare l'evenienza che all'interno di un’area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima.
In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni.

Referente Servizio
Rag. Giulio Piu
Cell. 338/ 8052137



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