Provinciale di Sassari
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Legge 488/92

Servizi
INVESTIMENTI NELLE AREE DEPRESSE - SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
(Legge 19 Dicembre 1992, n. 488 e Legge 27 Dicembre 1997, n.449 art.9)  
Il bando si è chiuso il 15 settembre 2006.
BENEFICIARI
  • Imprese turistiche
  • Agenzie di viaggio e turismo
  • Ulteriori attività ammissibili svolte dalle suddette o da altre imprese, indicate dalla Regione, purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea:
- H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici,
- H.55.22.G - Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan,
- H.55.30.1.A – Ristoranti1,
- O.92.33.A - Parchi acquatici,
- O.92.33.B - Parchi divertimento,
- O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero (annessi    a strutture ricettive),
- O.92.52.C - Parchi tematici culturali,
- O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista,
- O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per    il golf,
- O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi,
- O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente    collegati a strutture ricettive),
- O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali,    sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.
Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, le imprese  richiedenti devono essere già regolarmente costituite, essere nel pieno e libero  esercizio dei propri diritti e non essere sottoposte a procedure concorsuali né  ad amministrazione controllata. Le imprese di servizi devono essere costituite  sotto forma di società. I richiedenti sono ammessi alle agevolazioni a  condizione che, alla data di chiusura del bando, abbiano la piena disponibilità  dell'immobile dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma.
Le imprese che non rientrano nei limiti indicati per le PMI sono ammissibili solo nelle  aree dell'obiettivo 1 e in deroga ex articolo 87,3,c) del Trattato CE.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Alle agevolazioni sono ammessi  i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non  inferiori 300 mila euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni le attività svolte dalle imprese indicate  alla voce "Beneficiari" al fine di adeguare, valorizzare, qualificare e  ammodernare l'offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree  depresse del paese a maggiore vocazione turistica, di programmi che comportino  un riequilibrio tra domanda e offerta turistica locale, una rilevante ricaduta  economico-occupazionale e il raggiungimento di elevati standard qualitativi,  anche finalizzati alla tutela ambientale.
Le agevolazioni possono essere concesse in favore di progetti di investimento  finalizzati alle seguenti iniziative:
  • Nuovo impianto
  • Ampliamento che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
  • Ammodernamento volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
  • Riconversione: programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
  • Riattivazione: programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta, precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
  • Trasferimento: programma che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.
E' necessario un apporto di mezzi da parte dell'impresa non inferiore al 25%  del programma di investimenti da sostenere (tale apporto di capitale può essere  costituito da capitale proprio quali aumenti del capitale sociale e/o da  conferimenti dei soci, nonché da altre fonti di copertura finanziaria, purché  esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico).
Ciascuna domanda di agevolazioni è correlata ad un programma di investimenti  organico e funzionale, promosso nell’ambito della singola unità produttiva, da  solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed  occupazionali prefissati.
Per "unità produttiva" si intende la struttura, anche articolata su più  immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento  dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva,  tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non è pertanto ammessa la  presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più  unità produttive, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi,  le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un  medesimo programma organico e funzionale.
Sono ammessi alle agevolazioni anche gli investimenti effettuati tramite lo  strumento della locazione finanziaria, attraverso una delle società di leasing  convenzionate con le banche concessionarie.
DURATA DEGLI INVESTIMENTI
I programmi di investimento devono essere realizzati entro 48 mesi dalla  presentazione della domanda. Il termine è ridotto a 24 mesi nei casi in cui  venga richiesta l’erogazione del contributo in due sole quote annuali. In  entrambi i casi può essere concessa una proroga, una sola volta e per non oltre  6 mesi, per cause di forza maggiore.
 
SPESE AMMESSE
Sono in generale ammissibili le spese, purché capitalizzate, relative  all’acquisto, anche in leasing, o alla costruzione di immobilizzazioni  necessarie alla realizzazione dell’iniziativa oggetto della domanda, nella  misura in cui siano necessarie alle finalità dell’iniziativa agevolata. Sono  inoltre ammissibili le spese relative ai servizi annessi ubicati nello stesso  comune della struttura interessata dall’iniziativa o ad essa adiacenti, purché  funzionalmente collegati alla stessa.
In particolare sono ammesse le seguenti spese:
  1. progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge (tutte queste spese fino a un valore massimo pari al 5% dell’investimento complessivo ammissibile), quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità o ambientali secondo standards e metodologie internazionalmente riconosciuti;
  2. suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
  3. opere murarie e assimilate;
  4. infrastrutture specifiche aziendali;
  5. macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa e gli arredi, ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza;
  6. programmi informatici comprese le spese relative alla realizzazione di siti Internet.
L’acquisto di una struttura esistente è ammesso nel limite del 50%  dell’investimento complessivo ammissibile.
Per le agenzie di viaggio sono ammesse unicamente le spese di cui alle  precedenti lettere e) ed f) e le spese relative alla quota iniziale dei  contratti in franchising.
L'operatore ha l'obbligo di rispettare il vincolo di destinazione sui beni  agevolati di 5 anni, a partire dall'entrata in funzione dell'iniziativa.
Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni sono riportate  nell'Allegato n. 3 della circolare n. 900516 del 13/12/2000.
SPESE ESCLUSE
Non sono ammissibili titoli di spesa di importo inferiore a 500,00 euro.
Sono escluse le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura  sostituzione, quelle di funzionamento in generale e tutte le spese non  capitalizzate; sono inoltre escluse le spese relative ad imposte e tasse, fatta  eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili, in quanto costi  accessori capitalizzati.
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della  locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle  agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa lo  acquisti successivamente alla data di presentazione della domanda di  agevolazione.
RETROATTIVITÀ
Non è ammessa retroattività: sono ammesse esclusivamente le spese inserite in  programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di  presentazione del modulo di domanda.
LOCALIZZAZIONE
I territori interessati sono le aree depresse così come individuate dalla L  488/99 art. 27 c. 16: aree ammesse all'obiettivo 1, all'obiettivo  2 , in phasing out,  in deroga ex articolo 87, 3, c) del Trattato UE  nonché l'Abruzzo.
Esclusivamente nelle zone ammesse alle deroghe di cui agli articoli 87,3,a) e 87,3,c) sono ammesse ai benefici anche  le imprese di grandi dimensioni.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Le agevolazioni sono concesse nella  forma di un contributo in conto capitale e di un finanziamento agevolato secondo  le seguenti modalità:
  • deve sussistere un finanziamento bancario a tasso di mercato di durata e importo pari al finanziamento agevolato, non inferiore al 15% degli investimenti ammissibili
  • il finanziamento agevolato ha durata compresa tra i 6 e i 15 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni e comunque commisurato alla durata del programma
  • il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30/06 e il 31/12 di ogni anno
  • il tasso agevolato è pari allo 0,50% annuo
  • l'agevolazione è pari al alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e quelli da corrispondere al tasso agevolato
  • il rapporto massimo tra contributo in conto capitale e finanziamento complessivo (finanziamento agevolato più finanziamento bancario) è pari a 1
  • l'ammontare del capitale apportato dall'impresa è pari almeno al 25% degli investimenti ammissibili (per mezzi apportati dall'impresa si intendono tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da aiuto pubblico, compreso il finanziamento bancario ordinario di cui sopra)
  • i contributi sono concessi secondo le seguenti percentuali dell'investimento ammissibile:
zone PIMIGI c.capitale.f.agevol.c.capitale.f.agevol.c.capitale.f.agevol.Zone in deroga 87.3.c13,71511,1157,115Obiettivo 2 e phasing out10154,215--
Nel caso in cui il programma preveda  beni acquisiti tramite locazione finanziaria, l'operazione in leasing  sostituisce il finanziamento bancario ordinario.
CUMULABILITA'
Non è ammesso il cumulo con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 par. 1  che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle agevolazioni stesse,  fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola  de minimis.
PROCEDURE
Il bando si è chiuso il 15 settembre 2006.
Per la presentazione delle domande dovrà  utilizzarsi, in originale, l'apposito modulo, mentre per la compilazione del  business plan e della Scheda Tecnica è stato predisposto un software reperibile  sul sito del Ministero delle Attività Produttive.
Le domande di agevolazione devono essere presentate ad  una banca convenzionata con il Ministero, scelta dall’impresa, ovvero, in caso  di operazioni di locazione finanziaria, alla società di leasing, in qualità di  Istituto collaboratore convenzionato con una delle banche concessionarie.  
La concessione delle agevolazioni segue la posizione  assunta dal programma in specifiche graduatorie redatte per settore:
  • graduatoria ordinaria per investimenti fino a 25 milioni di euro
  • graduatoria speciale che ciascuna regione ha facoltà di attivare con riferimento ai programmi relativi a aree o settori di attività individuati come prioritari dalla regione stessa
  • graduatorie multiregionali (una per il centro-nord e una per il sud) per investimenti compresi tra 25 milioni e 50 milioni di euro
La posizione del progetto nella graduatoria complessiva  è determinata sulla base della somma dei seguenti indicatori normalizzati:
  1. rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale concedibile e quella richiesta
  2. rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e totale delle spese ammissibili
  3. il punteggio complessivo conseguito sulla base delle specifiche priorità regionali, per le graduatorie regionali ordinarie e per le graduatorie regionali speciali.
I predetti indicatori possono essere incrementati  secondo le seguanti percentuali:
  • 1,5% per le imprese che negli ultimi 3 anni presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% del fatturato
  • 1% per le imprese che nell'ultimo anno presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei 3 bilanci precedenti oppure per le imprese  che negli ultimi 3 anni presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50% del valore complessivo della voce A.1 del conto economico
  • 0,5% per le imprese che abbiano già aderito ai sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS
  • 0,5% per imprese risultanti da operazioni di fusione perfezionate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda
  • 0,25% per le imprese che nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda abbiano realizzato stages per l'inserimento di laureati
  • 0,25% per le imprese che diano dotate di asili nido, che abbiano ottenuto nell'esercizio precedente una riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  • 1% per imprese costituite da non più di un anno.
EROGAZIONI
Le agevolazioni concesse per ciascuna iniziativa vengono  rese disponibili dal Ministero in due o tre quote annuali uguali, la prima delle  quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie; in particolare, la  disponibilità avviene in due quote, qualora l’iniziativa da agevolare venga  ultimata entro i 24 mesi successivi alla data di presentazione della domanda e  l’impresa ne abbia fatta esplicita richiesta, in tre quote negli altri casi.
Ciascuna erogazione in favore dell’impresa o  dell’istituto collaboratore avviene per stato d’avanzamento, ad eccezione della  prima, che può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, previa  presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,  incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero.
Ai fini delle erogazioni per stato d’avanzamento,  l'impresa o l’istituto collaboratore, ferme restando le eventuali condizioni  poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto:
  • nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa per la seconda;
  • nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa per la terza. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d’avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato d’avanzamento prima della data della disponibilità, può dare luogo ad un’erogazione anticipata.
All’atto dell’erogazione dell’ultima quota, qualora non  sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o ESL,  viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare  successivamente al calcolo definitivo.
REVOCHE
Numerosi sono i casi di revoca totali o parziali previsti, dal caso in cui  per i beni dell’iniziativa agevolata siano state assegnate altre agevolazioni  pubbliche, o qualora i beni siano distolti dalla destinazione d’uso prevista  prima dei 5 anni dall’entrata in funzione dell’iniziativa, o anche in caso di  mancata osservanza delle norme sul lavoro nei confronti dei lavoratori  dipendenti, fino al caso di modifica dell’indirizzo produttivo dell’impianto,  qualora le produzioni finali non risultassero più inquadrabili nell’elenco dei  settori ammessi e al mancato rispetto dei termini per l’ultimazione  dell’iniziativa, prorogabili eccezionalmente una sola volta per non oltre sei  mesi.
Segnaliamo che è prevista la revoca del contributo se l’impresa non avesse  maturato, alla data di disponibilità dell’ultima quota, le condizioni per  l’erogazione a stati d’avanzamento della prima quota. Questo significa che, nel  caso si opti per l’erogazione in due quote, al momento della disponibilità della  seconda quota (cioè ad un anno dal decreto di concessione) dovranno essere  rendicontabili spese per almeno il 50% dell’investimento.
Da ultimo ricordiamo che è prevista la revoca dei contributi nel caso in cui  lo scostamento in diminuzione anche di uno solo dei primi due indicatori  (autofinanziamento, occupazione) rispetto ai corrispondenti valori assoluti  assunti per la formazione della graduatoria, superi i 30 punti percentuali,  ovvero, lo scostamento in diminuzione della media di tutti gli indicatori,  superi i 20 punti.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE
  • Legge 19/12/1992 n. 488 GURI n.299 del 21/12/1992
  • Decreto Ministeriale 20/10/95 n.527 GURI n.292 del 15/12/95
  • Decreto Ministeriale 31/07/97 n.319 GURI n.221 del 22/09/97
  • Circolare Ministeriale 20/11/97 n. 234363 GURI n.291 del 15/12/97 S.O. 247
  • Legge 27/12/1997 n. 449 GURI n. 302 del 30/12/1997 S.O. n. 255
  • Decreto Ministeriale 20/07/1998 GURI n. 253 del 29/10/1998
  • Decreto Ministeriale 19/03/1999 GURI n.72 del 27/03/1999
  • Circolare Ministeriale 19/03/1999 n. 1039080 GURI n. 81 del 08/04/1999 S.O. n. 67
  • Decreto Ministeriale 22/04/1999 GURI n. 98 del 28/04/1999
  • Decreto Ministeriale 3/7/2000 GURI n. 163 del 14/07/2000 (Testo unico)
  • Circolare Ministeriale 13/12/2000 GURI n. 6 del 9/01/01 S.O .n. 3
  • Decreto Ministeriale 21/12/2000 GURI n. 3 del 4/01/01
  • Decreto Ministeriale 21/03/2001 GURI  n. 71 del 26/03/01
  • Decreto Ministeriale 6/11/01 GURI n. 267 del 16/11/01 - Bando 2001
  • Circolare n. 900979 del 6/11/01 GURI n. 270 del 20/11/01
  • Circolare ministeriale n. 900012 del 14/01/02  GURI  n. 18 del    22/01/02
  • Decreto ministeriale 30/01/02 GURI n. 30 del 5/02/02
  • Decreto Ministeriale 17/07/02  GURI n. 177 del 30/07/02 - Bando 2002
  • Circolare Ministeriale 11/11/2002 n. 937820 - GURI n. 278 del 27/11/02 (elenco banche concessionarie)
  • Decreto Ministeriale 20/03/2003 - GURI n. 82    dell'8/04/03
  • Decreto ministeriale 24/07/2003 - GURI  n. 234 dell'8/10/2003 (modifiche al testo unico)
  • Circolare 5/12/2003 n. 946469 - GURI  n. 294 del 19/12/2003
  • Circolare 5/12/2003 n. 946470 - GURI n. 296 del 22/12/2003 (contiene l'elenco aggiornato delle banche concessionarie)
  • Decreto ministeriale 11/11/2004- GURI n. 276 del      24/11/2004 (proroga)
  • Decreto Ministeriale 1/02/2006 - G.U.R.I. n. 67 del 21/03/2006  
  • Decreto Ministeriale 23/03/2006 - G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2006  
  • Circolare 23/03/2006 - G.U.R.I. n. 81 del 06/04/2006  
  • Decreto Ministeriale 15/05/2006 - G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2006 (priorità)
  • Decreto Ministeriale 23/06/2006 - G.U.R.I.      n. 153 del 04/07/2006 (proroga)
  • Decreto Ministeriale 31/07/2006 - (proroga)
  • Circolare 1/08/2006 - modifiche alla circolare 23/03/2006 e elenco banche concessionarie
  • Documentazione utile disponibile sul sito del Ministero delle Attività Produttive.
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