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Successioni

Servizi

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (decesso del defunto) da:
  • i chiamati all’eredità;
  • i legatari;
  • gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o morte presunta.
Nel caso siano tenuti alla presentazione più soggetti, è sufficiente che adempia anche uno solo. Alla dichiarazione occorre allegare (tra l’altro):
  • certificato di morte (o copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta);
  • stato di famiglia integrale del defunto e quelli degli eredi e legatari in rapporto di parentela o affinità con il defunto;
  • copia autentica degli atti di ultima volontà;
  • estremi catastali degli immobili oggetto della successione;
  • prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale.
Fino alla scadenza del termine la dichiarazione presentata può essere modificata mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive.
Anche dopo la scadenza del termine è possibile rettificare eventuale errori commessi nella dichiarazione originaria.
La domanda di voltura catastale deve essere presentata entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, da parte dei medesimi soggetti tenuti alla presentazione di quest’ultima, al fine di consentire l’aggiornamento dei dati catastali.
Alla domanda di voltura catastale occorre allegare:
  • copia della dichiarazione di successione;
  • certificato di morte del defunto;
  • stato di famiglia del defunto e di ciascun erede;
  • certificato catastale degli immobili oggetto della successione;
  • copia del testamento autenticata dal notaio.
Fonti normative
L’art. 13, comma 1, della l. 18 ottobre 2001, n. 383 ha soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni.
Tuttavia, se cadono in successione beni immobili o diritti reali immobiliari, è necessario:
  • presentare l’apposita dichiarazione (artt. 28 ss. d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346);
  • presentare la domanda di voltura catastale;
  • corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, la tassa ipotecaria (d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) e l’imposta di bollo.
La dichiarazione di successione deve essere presentata:
  • all’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto al momento del decesso;
  • se il defunto era residente all’estero, all’ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza italiana o, se questa è sconosciuta, all’Ufficio delle Entrate di Roma 6.
La dichiarazione può essere consegnata direttamente all’Ufficio che rilascia ricevuta, ovvero spedita per raccomandata.
La domanda di voltura catastale deve essere presentata all’Ufficio del Territorio della provincia nel cui territorio ha sede l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.
La domanda di voltura può essere presentata in formato cartaceo oppure su supporto magnetico.
E’ prevista l’introduzione di un modello unico di dichiarazione di successione e voltura catastale, con possibilità di invio telematico.
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